Statuto dell'ACISMOM
STATUTO
ASSOCIAZIONE DEI CAVALIERI ITALIANI DEL SOVRANO MILITARE ORDINE DI MALTA - A.C.I.S.M.O.M.
(Approvato con Decreto Consiliare N. 17193 del 22-23 Giugno 2016,
N. 17511 del 10-11 Ottobre 2016 e N. 874 del 22 Giugno 2017)
Definizioni:
- L’espressione Associazione indica: Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta (ACISMOM).
- L’espressione Ordine indica: Sovrano Militare Ordine di Malta.
- L’espressione Corpo Militare indica: Corpo Militare dell’Associazione, ausiliario dell’Esercito Italiano.
- L’espressione CISOM indica: Fondazione Melitense Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta (C.I.S.O.M.).
- L’espressione Gran Priorati indica: Gran Priorato di Roma, Gran Priorato di Lombardia e Venezia, Gran Priorato di Napoli e Sicilia.
- L’espressione Gran Priori indica: i Venerandi Gran Priori della Lingua d’Italia.
- L’espressione Delegazioni indica: articolazioni dei Gran Priorati e, ai sensi dell’art. 21, dell’ACISMOM operanti nel territorio italiano secondo il disposto degli artt.35, Carta Costituzionale e 232, Codice.
- L’espressione membri del primo ceto indica: Cavalieri di Giustizia. L’espressione membri del secondo ceto indica: Cavalieri e Dame in Obbedienza.
- L’espressione membri della prima categoria del terzo ceto indica: Cavalieri e Dame di Onore e Devozione.
- L’espressione membri della terza categoria del terzo ceto indica: Cavalieri e Dame di Grazia e Devozione.
- L’espressione membri della quinta categoria del terzo ceto indica: Cavalieri e Dame di Grazia Magistrale.
- L’espressione membri della sesta categoria del terzo ceto indica: Donati e Donate di Devozione.
- L’espressione Carta indica: Carta Costituzionale dell’Ordine.
- L’espressione Codice indica: Codice dell’Ordine.
- L’espressione Decreto Consiliare indica: Decreto di cui all’art. 15 paragr. 3, Carta Costituzionale.
- L’espressione Accordo Sanitario indica: Accordo internazionale stipulato tra i Governi della Repubblica Italiana e dell’Ordine in data 20 dicembre 2000, ratificato con Decreto Consiliare del 20 giugno 2003 e, per parte italiana, con L. 9 giugno 2003, n. 157.
- L’espressione Convenzione militare indica: Convenzione 14 febbraio 2014 per la disciplina dello stato giuridico, il reclutamento, l’avanzamento, il trattamento economico e l’amministrazione del personale militare dell’ACISMOM, approvata, per parte italiana, con Decreto Interministeriale del 22 febbraio 2014.
- L’espressione Regolamento sanitario indica: Regolamento Organico per il Personale dipendente delle strutture sanitarie dell’ACISMOM, approvato con atto deliberativo del Commissario Magistrale del 4 febbraio 2004, n. 1586, e, per parte italiana, con D.M. 25 marzo 2004.
- L’espressione Regolamento dei Cappellani indica: Regolamento per i Cappellani Conventuali ad honorem e per i Cappellani Magistrali, approvato con Decreto Consiliare n. 30635 del 20 giugno 2003.
ART. 1
NATURA GIURIDICA E FINALITA’
1. L'Associazione è ente di diritto pubblico melitense, eretto ai sensi dell’art. 28, Carta e ha personalità giuridica di diritto melitense, ai sensi dell’art. 220, Codice. L’Associazione ha sede in Roma, Piazza del Grillo, 1.
2. L'Associazione, secondo il disposto degli artt. 34, Carta e 229, Codice, ha come scopo l'attuazione pratica dei fini istituzionali dell’Ordine, nei seguenti settori di intervento:
− assistenza medico sanitaria;
− ausiliario militare.
3. L’assistenza medico sanitaria dell’Associazione è svolta, qualora sul territorio Italiano, in cooperazione con il Servizio Sanitario Nazionale ed è disciplinata, nel quadro dell’Accordo Sanitario, da convenzioni con gli organi della sanità italiana.
4. Le attività Ausiliarie del Corpo Militare sono svolte dall’Associazione nel quadro della Convenzione Militare. In tempo di guerra, di pubblica calamità e di emergenza, il Corpo Militare coopera con l’Esercito Italiano e provvede all'assistenza ospedaliera e sanitaria dei malati e dei feriti, in conformità alla Convenzione Militare ed in osservanza delle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949.
5. Le attività dell’Associazione possono essere realizzate anche in ambito internazionale, in accordo con il Grand’Ospedaliere dell’Ordine.
ART.2
EMBLEMA
1. L'emblema dell'Associazione e delle attività è quello fissato nelle Linee Guida per il corretto utilizzo degli stemmi e delle bandiere dell’Ordine.
2. Emblemi e insegne del Corpo Militare sono fissati dal Consiglio Direttivo, in ogni caso in conformità alle norme in vigore per l’Esercito Italiano.
3. Nel servizio di guerra l'Associazione, godendo dei privilegi previsti dalle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 per le società di soccorso, usa lo speciale distintivo di neutralità.
4. In nessun caso le Suborganizzazioni e Istituzioni di cui all’art. 20, possono usare emblemi o insegne non conformi a quanto previsto dalle Linee Guida.
ART. 3
MEMBRI DELL’ASSOCIAZIONE
1. Ai sensi dell’art. 230, Codice sono membri dell’Associazione i membri dell'Ordine residenti nel territorio italiano dei tre Gran Priorati.
2. Il Presidente riceve in comunicazione dai Gran Priorati i nominativi dei candidati per l’ammissione all’Ordine e può esprimere, entro il termine di 15 giorni dalla ricezione della comunicazione, un parere non vincolante e, se negativo, opportunamente motivato.
3. Il Presidente può, con parere motivato, proporre la candidatura di un aspirante Cavaliere al Gran Priore competente, al quale spetta la decisione di sottoporla a votazione nei rispettivi Capitoli.
4. Ogni membro dell’Associazione, in quanto membro dell’Ordine, è tenuto a svolgere, secondo le proprie possibilità e attitudini, attività nel campo del servizio alla Fede e dell’aiuto al prossimo, ai sensi dell’art. 2 par. 1, Carta.
ART. 4
ORGANI E CARICHE
1. Sono organi dell'Associazione:
− l'Assemblea.
− Il Presidente.
− il Consiglio Direttivo.
− Il Comitato di Coordinamento.
− Il Collegio dei Revisori dei Conti.
− Il Consiglio Ristretto.
2. L’Assemblea elegge tra i membri dell’Associazione:
− Il Presidente;
− I dieci Consiglieri effettivi del Consiglio Direttivo, di cui due preferibilmente Dame ed un Cavaliere che abbia meno di 45 anni;
− I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e il suo Presidente;
3. Il Presidente nomina le seguenti cariche:
fra i componenti eletti del Consiglio Direttivo:
− Il Vice Presidente;
− Il Tesoriere.
fra le personalità con specifica competenza in campo sanitario (preferibilmente appartenenti all’Ordine):
- L’Ospedaliere
fra i membri dell’Associazione:
- Il Segretario Generale.
Il Presidente, inoltre, designa ai sensi dell’art. 9 il Generale Direttore Capo del Personale Militare
4. Le cariche elettive sono ricoperte da membri dell’Associazione appartenenti al primo e al secondo ceto e alla prima, terza e quinta categoria del terzo ceto di cui all’art. 8, Carta. Tutti i membri dell’Associazione appartenenti alle classi predette possono presentare la propria candidatura secondo quanto previsto dall’art. 10 n. 2.
5. Gli eletti durano in carica quattro anni e sono rieleggibili una sola volta. I membri del Collegio dei Revisori durano in carica tre anni e sono ugualmente rieleggibili una sola volta.
ART. 5
ASSEMBLEA
1 L’Assemblea è composta da novanta eletti e dai tre Gran Priori o da loro delegati.
I novanta componenti sono eletti dalle Assemblee di ciascun Gran Priorato, 30 per ogni Gran Priorato. L’Assemblea rimane in carica per tutto il tempo che rimangono in carica gli Organi Statutari dell’ACISMOM.
In caso di impedimento prolungato o di dimissioni di uno dei novanta eletti, il suo sostituto sarà nominato dal Gran Priore di appartenenza.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza per impedimento temporaneo, dal Vice Presidente.
2. L’Assemblea è convocata dal Presidente mediante avviso, anche via email, contenente l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza, nonché delle materie da trattare. L’avviso deve essere pubblicato sul sito Web dell’Associazione almeno trenta giorni prima della data fissata per l’assemblea. La convocazione è inviata per lettera raccomandata o per email, ai Gran Priori e ai Delegati almeno trenta giorni prima della data fissata, affinché questi ultimi possano darne notizia nei modi ritenuti più opportuni ai membri delle rispettive Delegazioni. Prima dell’inizio dei lavori sono eletti il Segretario, ed in caso di elezione di organi associativi un presidente di seggio e due scrutatori. In particolare, in caso di convocazione via email, il destinatario deve dare conferma della ricezione, specificando se parteciperà alla Assemblea.
3. Il Presidente può invitare a partecipare all'Assemblea, senza diritto di voto, membri dell'Ordine, non membri dell’Associazione, che possano portare un contributo su specifici argomenti.
4. Partecipano all'Assemblea, il Generale Direttore Capo del Personale Militare e l’Ospedaliere. Quest’ultimo senza diritto di voto se non è membro dell’Associazione.
5. I membri del Consiglio Direttivo e quelli del Collegio dei Revisori dei Conti presenziano all’Assemblea, senza diritto di voto allorché si proceda all’approvazione del bilancio
6. L’Assemblea si riunisce ordinariamente due volte l’anno per l’approvazione della relazione del Consiglio Direttivo, del bilancio consuntivo e, se del caso, del piano degli investimenti di cui all’art. 22, comma C. Si riunisce inoltre nei termini statutari per l’elezione delle cariche di cui all’art. 4 n. 2. La riunione può essere convocata dal Presidente, previo accordo con il Consiglio Direttivo, in luogo diverso dalla sede.
7. L’Assemblea si riunisce inoltre quando il Presidente ne ravvisi la necessità, d’intesa con il Consiglio Direttivo, o su congiunta richiesta motivata dei tre Gran Priori.
8. L’Assemblea straordinaria è competente per:
− le proposte di modifica statutaria approvate dal Consiglio Direttivo ai sensi dell’art. 7 n. 3;
− la proposta di scioglimento dell’Associazione.
− Il Business Plan e gli altri documenti che in caso di misure straordinarie, vanno prima presentati al Gran Maestro ed al Sovrano Consiglio per preventiva approvazione (vedi Art. 22, 1° Comma, lettera C)
9. L’Assemblea straordinaria delibera validamente, in prima convocazione, se sono presenti personalmente o per delega, i 2/3 dei suoi componenti, in seconda convocazione se sono presenti personalmente o per delega, il 50% più uno dei suoi componenti. Per il raggiungimento del quorum non verranno conteggiate le eventuali deleghe rilasciate dai tre Gran Priori. Qualora non si raggiunga il numero legale neppure in seconda convocazione, l’Assemblea è riconvocata trascorsi trenta giorni.
10. L’Assemblea ordinaria è competente per l’approvazione dei Bilanci, la nomina dei membri dei Revisori dei Conti, e per tutte le materie ad essa sottoposte dal Consiglio Direttivo. Essa delibera validamente, in prima convocazione se sono presenti personalmente o per delega almeno i 2/3 dei componenti dell’Assemblea medesima ed in seconda convocazione se sono presenti personalmente o per delega almeno il 50% dei componenti dell’Assemblea.
11. Nelle assemblee ordinarie e straordinarie ogni partecipante può essere portatore di non più di tre deleghe.
12. Le delibere sono prese, nell’Assemblea Straordinaria con maggioranza qualificata dei 2/3 dei voti dei presenti, personalmente o per delega; nell’Assemblea Ordinaria con la maggioranza semplice dei voti dei presenti, personalmente o per delega. In caso di parità vale quanto previsto dall’art. 196 par. 4 del Codice (ad oltranza).
ART. 6
PRESIDENTE
1. Il Presidente:
− ha la rappresentanza legale dell’Associazione;
− esercita i poteri di ordinaria amministrazione che può eventualmente delegare ad altri membri del Consiglio Direttivo;
− convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea;
− dà corso alle delibere prese dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea;
− trasmette (ai sensi dell’Art, 22 del presente Statuto) al Gran Magistero dell’Ordine i bilanci preventivo e quello consuntivo approvato dall'Assemblea, unitamente al budget previsionale degli investimenti per l’anno successivo ed alla relazione sulla situazione patrimoniale e finanziaria dell'Associazione. In caso di progetti o decisioni a carattere straordinario che richiedano un Business Plan, tale Business Plan e gli altri documenti a ciò eventualmente necessari, prima della loro trasmissione all’Assemblea per la loro successiva approvazione, verranno trasmessi al Gran Magistero per preventiva approvazione da parte del Gran Maestro, sentito il Sovrano Consiglio.
− propone al Consiglio Direttivo la costituzione di Comitati Operativi;
− conferisce incarichi particolari a membri dell’Associazione per svolgere attività nell’ambito della medesima;
− in caso di straordinaria necessità e urgenza può adottare, sentito formalmente il parere del Vice Presidente, provvedimenti al di fuori dei propri poteri, che devono però essere sottoposti alla ratifica del Consiglio Direttivo, all’uopo convocato con telegramma spedito entro il giorno successivo, osservato il termine di cui all’art. 7 n. 4;
− può chiedere ai membri del Consiglio Direttivo anche con fax o posta elettronica pareri circa provvedimenti da adottare.
2. Il Presidente esercita le funzioni nella sede di Roma, dove deve essere presente in ogni necessaria occasione, assicurando la propria costante disponibilità.
3. Il Presidente, almeno tre mesi prima della scadenza del suo mandato, invita i tre Gran Priori ad iniziare le procedure per eleggere la nuova Assemblea
ART. 7
CONSIGLIO DIRETTIVO
1. Il Consiglio Direttivo è composto:
− dal Presidente;
− dai dieci Consiglieri eletti dall’Assemblea;
− dall’Ospedaliere che, se scelto fra gli dieci Consiglieri eletti dall’Assemblea, è sostituito da altro Consigliere che verrà cooptato secondo quanto stabilito dall’art. 7, comma 9.
2. Partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo, limitatamente a quelle in cui vengono trattati problemi di rispettiva competenza, il Direttore Generale dell’area sanitaria, il Generale Direttore Capo del Personale Militare, il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti o un membro del Collegio da lui delegato. Partecipano inoltre, sempre senza diritto di voto, il Cappellano Capo e il Segretario Generale, il quale svolge le funzioni di Segretario. Ai lavori del Consiglio Direttivo può essere invitato il Presidente del CISOM che parteciperà senza diritto di voto.
3. Il Consiglio Direttivo:
− ha tutti i poteri di straordinaria amministrazione, salvo quelli riservati all’Assemblea;
− approva il bilancio preventivo e quello consuntivo (comprensivo della nota
integrativa e della relazione sulla gestione), da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea. Ove siano previsti investimenti straordinari di particolare rilievo, ovvero decisioni che il Consiglio Direttivo reputa di straordinaria amministrazione, tali documenti, corredati da un Business Plan, devono essere inviati al Gran Magistero perché il Gran Maestro ed il Sovrano Consiglio ne possano seguire l’andamento (vedi Decreto 17194, del Sovrano Consiglio nella seduta del 22-23 giugno 2016). Ove tali investimenti straordinari prevedano anche un intervento finanziario dello Smom, ovvero il ricorso all’indebitamento, tali documenti devono essere inviati al Gran Magistero per la loro preventiva approvazione da parte del Gran Maestro, sentito il Sovrano Consiglio (vedi art 22 Comma C)
− In caso di urgenza, autorizza il Presidente a convocare l’Assemblea con termini strettissimi, comunque non inferiori a 10 gg,
− approva il bilancio preventivo e quello consuntivo (comprensivo della nota integrativa e della relazione sulla gestione), da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea; approva altresì il piano di investimenti per l’anno successivo. Ove siano previsti investimenti straordinari di particolare rilievo, ovvero decisioni che il Consiglio Direttivo reputa di straordinaria amministrazione, tali documenti, corredati da un Business Plan, devono essere inviati al Gran Magistero per la loro approvazione da parte del Gran Maestro, sentito il Sovrano Consiglio.
In caso di approvazione, tali documenti, vengono inviati all’Assemblea Straordinaria per la loro definitiva approvazione (Art. 5, comma 8)
− delibera l’organico e l’assunzione del personale con esclusione di quello disciplinato dal Regolamento sanitario e dalla Convenzione militare;
− delibera le assunzioni e l’indizione dei concorsi per il personale apicale del settore sanitario e ospedaliero;
− delibera gli indirizzi di carattere generale per la costituzione di Comitati Operativi;
− nomina i membri dei Comitati Operativi; emana norme per la costituzione e le modalità di funzionamento del Comitato Etico, ai sensi dell’art. 9 n. 3, Regolamento Sanitario;
− può incaricare una società di revisione di effettuare verifiche di bilancio su specifiche problematiche, su proposta del Tesoriere;
− delibera, ai sensi della Legge Sanitaria, la nomina e la revoca del Direttore Generale delle attività sanitarie nonché, sentito il Direttore Generale, del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo;
− approva le proposte di modifica dello Statuto da sottoporre all’Assemblea per l’approvazione a norma dell’art. 5 n. 8.
4. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o, in caso di assenza o di impedimento temporaneo, dal Vice Presidente, ogniqualvolta lo ritenga opportuno e in ogni caso trimestralmente, ovvero quando ne sia richiesto da almeno tre dei suoi componenti.
La convocazione è effettuata mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica con analitica indicazione dell'ordine del giorno, spedita almeno venti giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero, in caso di urgenza, telegraficamente, almeno cinque giorni prima.
5. Il Consiglio Direttivo è in numero legale se è presente la maggioranza assoluta dei componenti.
6. Le delibere sono prese a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
7. Per delibere che non giustificano, su decisione del Presidente, una riunione collegiale di presenza dei Consiglieri, è ammessa la discussione ed il voto in conferenza telefonica. In questo caso bisognerà redigere immediato verbale che riporti unicamente il tenore delle decisioni adottate, rinviando ad un verbale più completo la sintesi della discussione.
8. Delle riunioni è steso verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il verbale è trascritto in apposito registro con fogli numerati.
9. In caso di impedimento permanente, di dimissioni o di morte:
− del Presidente: il Vice Presidente assume i relativi poteri e avvia le procedure per l’elezione del nuovo Presidente entro il termine di dieci giorni;
− di Consiglieri: il Consiglio Direttivo, procede alla cooptazione con delibera presa a maggioranza assoluta.
10. Per lo svolgimento della loro funzione, i membri del Consiglio Direttivo hanno diritto al rimborso delle sole spese documentate, con il limite fissato dallo stesso Consiglio Direttivo.
ART. 8
COMITATO DI COORDINAMENTO
1. Il Comitato di Coordinamento, è composto dai Gran Priori e dal Presidente dell’ACISMOM, tutti con voto deliberativo. Al Comitato partecipano altresì, solo con voto consultivo, l’Ospedaliere dell’ACISMOM e il Presidente del CISOM il quale informa il Comitato delle iniziative di maggiore rilevanza nel campo del soccorso e della protezione civile di competenza del CSOM stesso. Il Comitato ha il compito:
− di formulare proposte per garantire l’armonico sviluppo delle iniziative dei Gran Priorati, dell’Associazione e del CISOM prese nell'ambito delle rispettive competenze come da relativi Statuti e cioè:
- quella in materia religiosa e caritativa per i Gran Priorati;
- quelle della assistenza medico sanitaria e ausiliario militare per l’ACISMOM;
− di stabilire i termini in cui sono realizzate, ad opera dei Gran Priorati e dell’ACISMOM, unitamente o individualmente, le attività caritative;
− di stabilire i termini in cui sono realizzate, ad opera dei Gran Priorati e dell’ACISMOM, unitamente o individualmente, le attività relative alla comunicazione,
− di coordinare le attività di raccolta fondi effettuate dall’ACISMOM e dai singoli Gran Priorati che restano però autonomi nelle loro iniziative di non rilevante tenore.
− di assumere le più opportune decisioni con riguardo a qualsivoglia altra materia di comune interesse di ciascun Gran Priorato e dell’Associazione, ivi compresa la conclusione di accordi bilaterali o plurilaterali anche tra di loro.
- Le decisioni del Comitato di Coordinamento sono prese a maggioranza, in ogni caso con la presenza del presidente dell’ACISMOM.
- Il Comitato di Coordinamento è convocato, con preavviso di dieci giorni, anche in conferenza telefonica, dal Gran Priore Decano o dal Presidente dell’ACISMOM, ogni semestre o su richiesta motivata di uno dei membri. Detto Comitato è presieduto dal Gran Priore Decano o, in sua vece, dal Presidente dell’ACISMOM.
- I Gran Priori possono partecipare anche attraverso un proprio delegato.
- Per poter deliberare devono essere presenti almeno tre membri, e comunque il Presidente dell’ACISMOM.
- Partecipa con funzioni di verbalizzazione delle delibere il Segretario Generale.
ART. 9
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri titolari tra cui:
− il Presidente, che deve essere membro dell’Associazione;
− almeno un membro iscritto all'Albo italiano dei Revisori Ufficiali dei Conti;
− almeno un membro esterno all’Associazione, di notoria competenza professionale;
− e da due membri supplenti, di cui almeno uno iscritto nell'Albo italiano dei Revisori Ufficiali dei Conti.
2. I membri del Collegio sono eletti per un triennio dall'Assemblea e sono rieleggibili una sola volta.
3. Il Collegio dei Revisori dei Conti vigila sulla gestione economica e finanziaria dell'Associazione e ne riferisce al Presidente che ne relaziona l'Assemblea.
4. Esercita un controllo di legalità sul Bilancio Consuntivo stilando una relazione da sottoporre all’Assemblea
5. Il controllo di regolarità contabile può essere demandato alla Società di Revisione. L’Assemblea nomina una Società di Revisione, sentita la proposta del Presidente del Collegio dei Revisori
ART. 10
CONSIGLIO RISTRETTO
1. Il Consiglio Ristretto è composto:
− dai tre Gran Priori della lingua d’Italia;
− da tre membri, che non ricoprano cariche elettive, nelle persone di tre Delegati, uno per ciascun Gran Priorato, eletti dai Delegati di ciascun Gran Priorato.
2. Al Consiglio Ristretto, almeno quindici giorni prima dell’Assemblea, devono pervenire, con dichiarazione scritta accompagnata da curriculum, le candidature alle cariche elettive da sottoporre alla votazione dell’Assemblea.
Le candidature appoggiate mediante sottoscrizione, anche non autenticata, della relativa dichiarazione da parte di settantacinque membri, venticinque per ogni Gran Priorato della Lingua d’Italia, aventi diritti al voto, sono insindacabili, mentre le altre sono valutate dal Consiglio Ristretto.
Il candidato non deve avere un’età superiore ai settantacinque anni.
La lista dei candidati, che deve essere composta da almeno ventiquattro (24) nomi con allegati curricula è trasmessa al Presidente in carica dal Gran Priore di Roma, quale Decano, almeno dieci giorni prima della data dell’Assemblea, per l’immediata pubblicazione nel sito Web dell’Associazione.
3. Le riunioni del Consiglio Ristretto sono convocate e presiedute dal Gran Priore di Roma quale Decano, coadiuvato dal Segretario Generale che stende il verbale.
4. Il Consiglio Ristretto delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti la candidatura non appoggiata è ammessa.
ART. 11
Il VICE PRESIDENTE
Il Vice Presidente:
− assicura la sostituzione del Presidente in caso di sua assenza o di suo impedimento temporaneo ed esercita i relativi poteri nell’ambito delle deleghe ricevute; inoltre ne assume le veci nei casi previsti dall’art. 7 n. 9;
− dà parere preventivo sui provvedimenti adottati dal Presidente in caso di straordinaria necessità ed urgenza, da sottoporre a ratifica del Consiglio Direttivo;
− decade con la cessazione dalla carica del Presidente, rimanendo nella funzione fino alla nomina del successore.
ART. 12
TESORIERE
- Il Tesoriere:
− predispone a) i bilanci preventivo, b) il bilancio consuntivo e c) il budget previsionale degli investimenti delle attività della sede, del Corpo Militare, nonché, d’intesa con l’Ospedaliere e sentito il Direttore Generale, quelli delle attività sanitarie, presentandoli al Consiglio Direttivo, illustrati da apposita relazione anche sull’andamento della gestione associativa;
− sovrintende alla contabilità e alla tesoreria;
− controlla le spese da chiunque effettuate in nome dell'Associazione;
− provvede ad ispezioni amministrative e contabili presso la sede, il Corpo Militare, la Direzione delle attività sanitarie e le unità periferiche.
- Il Tesoriere decade con la cessazione dalla carica del Presidente, rimanendo nella funzione fino alla nomina del successore.
ART. 13
OSPEDALIERE
L’Ospedaliere:
− collabora a programmare, sentito il Direttore Generale, la pianificazione dello sviluppo delle attività sanitarie e il piano di investimenti annuale e pluriennale, per la successiva approvazione del Consiglio Direttivo;
− cura, d’intesa con il Tesoriere e sentito il Direttore Generale, la raccolta dei dati ai fini della predisposizione dei bilanci preventivo e consuntivo e del piano degli investimenti per la parte relativa all’attività sanitaria;
− cura la raccolta dei dati ai fini della predisposizione delle note di variazione dei bilanci preventivi;
− collabora con il Presidente per le eventuali attività sanitarie a livello internazionale;
− è membro del Comitato di coordinamento.
L’Ospedaliere decade con la cessazione dalla carica del Presidente, rimanendo nella funzione fino alla nomina del successore.
ART.14
SEGRETARIO GENERALE
1. Il Segretario Generale è nominato dal Presidente, tra i membri dell’Associazione appartenenti al primo e secondo ceto ed alla prima, terza e quinta categoria del terzo ceto, entro sessanta giorni dalla data della sua elezione.
2. Il Segretario Generale assiste il Presidente nel disbrigo degli affari correnti e partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo, del Comitato di Coordinamento e del Consiglio Ristretto, dei quali è Segretario.
3. Il Segretario Generale decade con la cessazione dalla carica del Presidente, rimanendo nella funzione fino alla nomina del successore.
ART. 15
CAPPELLANO CAPO
1. Il Cappellano Capo è nominato dal Prelato dell’Ordine, previo concerto con il Presidente, nella persona di un Cappellano dell'Ordine.
2. I compiti del Cappellano Capo sono fissati dall'art 8 del Regolamento per i Cappellani.
3. Il Cappellano Capo, con il consenso del Prelato dell’Ordine, può farsi coadiuvare da altri Cappellani dell’Ordine.
4. Il Cappellano Capo partecipa alle riunioni dl Consiglio Direttivo senza diritto di voto.
5. Il Cappellano Capo dura in carica cinque anni e può essere rinominato.
ART. 16
COMITATI OPERATIVI
1. Per particolari esigenze possono essere costituiti Comitati Operativi, composti da un massimo di cinque persone (preferibilmente membri dell’Associazione), di cui almeno una Dama. Possono essere chiamate a partecipare ai lavori, su indicazione del Consiglio Direttivo, persone particolarmente esperte, anche non appartenenti all’Associazione.
2. In applicazione degli indirizzi di carattere generale deliberati dal Consiglio Direttivo, il Presidente, con proprio atto deliberativo, disciplina struttura, compiti, durata e modalità per il corretto funzionamento dei Comitati Operativi.
3. Ai membri dei Comitati Operativi che non risiedono a Roma, sono rimborsate le spese documentate, con il limite fissato dal Consiglio Direttivo.
ART. 17
STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLA PRESIDENZA
1. Il personale dell’Associazione è suddiviso nei seguenti ruoli. Il personale addetto alla Presidenza; il personale operante nelle strutture sanitarie che è soggetto al regolamento sanitario; ed il personale del Ruolo Permanente del Corpo Militare, disciplinato dalle norme della Convenzione Militare e dal regolamento di cui all’Art. 4 comma 3 della Convenzione stessa.
2. Nell’ambito dell’organico, il personale del Ruolo Permanente del Corpo Militare è scelto ed assunto secondo le modalità previste dalla Convenzione Militare. Quello addetto alla Presidenza è scelto tra quello in servizio presso l’Associazione o è assunto con contratto scritto, con delibera del Consiglio Direttivo.
ART. 18
DIREZIONE PER LE ATTIVITÀ SANITARIE
1. Nell'ambito delle finalità istituzionali, l’Associazione gestisce Presidi Ospedalieri, Centri Antidiabete e Centri Sanitari Polispecialistici.
2. La cooperazione delle strutture sanitarie con il Servizio Sanitario Nazionale è disciplinata dall’Accordo Sanitario.
3. La Direzione delle attività sanitarie è retta da un Direttore Generale, la cui nomina, le cui funzioni e i cui poteri sono fissati dal Regolamento Sanitario.
4. Il Direttore Generale opera in stretto collegamento con il Presidente e con l’Ospedaliere.
5. Oltre al Direttore Generale, sono organi della Direzione delle attività sanitarie:
− Il Direttore Amministrativo.
− Il Direttore Sanitario.
− Il Collegio di Direzione.
− Il Consiglio dei Sanitari.
− Il Comitato Etico.
I compiti e i poteri degli organi sono fissati dal Regolamento Sanitario.
ART. 19
CORPO MILITARE
1. Il Corpo Militare dipende dal Presidente, che può delegare le funzioni al Vice Presidente
2. Il titolare della carica di Generale Direttore Capo del personale militare è il Comandante del Corpo Militare ed è nominato, ai sensi dell’Art. 10 della Convenzione Militare, con Decreto del Presidente della Repubblica su designazione del Presidente dell'Associazione, sentita la Commissione consultiva di cui all'art.1 comma 6 della Convenzione 14 febbraio 2014.
3. Nel quadro delle attività istituzionali dell’Associazione, i compiti del Corpo Militare sono fissati dalla Convenzione militare e dalle Convenzioni con i competenti ministeri italiani.
4. Il Corpo Militare inoltre custodisce, secondo le norme previste dalla legge, la Bandiera Nazionale concessa con legge del 02.08.1999, n. 276, con le relative decorazioni.
5. Le attività per le quali è richiesta la collaborazione fra il Corpo Militare ed il CISOM, devono essere approvate dal Comitato di Coordinamento.
ART. 20
SUBORGANIZZAZIONI E ALTRE ISTITUZIONI
1. Ai sensi dell’art. 239, Codice, l’Associazione può costituire Suborganizzazioni (fondazioni, associazioni senza scopo di lucro, organizzazioni di volontariato) di diritto italiano, giuridicamente indipendenti.
2. Gli Statuti delle Suborganizzazioni devono osservare i requisiti indicati dall’art. 239 par. 2, Codice e devono essere comunicati al Gran Magistero.
3. Le Istituzioni di diritto italiano, che perseguano le stesse finalità di cui all’art. 1 n. 2 e per le quali l’Associazione fornisca soltanto assistenza, possono essere autorizzate con Decreto Consiliare, su proposta del Consiglio Direttivo, ai sensi dell’art. 239 par. 4, Codice, ad utilizzare l’insegna e il nome dell’Ordine, purché i loro Statuti indichino espressamente che l’attività svolta è solo sostenuta dall’Associazione, senza alcuna assunzione di responsabilità da parte dell’Associazione stessa e dell’Ordine.
ART. 21
RAPPORTI CON I GRAN PRIORATI
Il Presidente, con riferimento alle delibere del Comitato di Coordinamento, può avvalersi funzionalmente dei Delegati per specifiche e individuate iniziative dell’Associazione da svolgersi sul territorio. In questo caso i Delegati informano sullo stato delle attività loro così affidate sia il Gran Priore che il Presidente dell’ACISMOM.
ART. 22
RAPPORTI CON IL GRAN MAGISTERO DELL’ORDINE
1. Con Decreto Consiliare:
− è confermata l’elezione del Presidente dell’Associazione;
− è confermata l’elezione dei membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti;
− è confermata la cooptazione dei Consiglieri di cui all’art. 7 n. 9;
− è confermata la decadenza del Presidente ai sensi dell’art. 23 n. 1;
− è autorizzato l’uso dell’insegna e del nome ai sensi dell’art. 20 n. 3;
− sono approvate le modifiche statutarie;
− è deciso il Commissariamento di cui all’art. 24
− è dichiarata la cessazione della gestione commissariale;
− è approvato lo scioglimento dell’Associazione;
− è approvato quant’altro previsto dalla Carta e dal Codice.
− è delegata all'ACISMOM, nella persona del suo Presidente/Commissario, la gestione dell'Ospedale e degli Ambulatori in base alle seguenti disposizioni:
A. Il Presidente e / o il Commissario deve inviare al Ricevitore del Comun Tesoro entro il 30 novembre di ogni anno:
- il bilancio previsionale per le attività sanitarie per l'anno successivo;
- il budget previsionale di investimento per le attività sanitarie per l'anno successivo;
B. Il Presidente e / o il Commissario deve inviare al Ricevitore del Comun Tesoro ogni anno, ed entro il 30 aprile, il bilancio sottoposto a revisione e il conto profitti / perdite per le attività sanitarie per l'anno precedente. Tale termine, per significativi motivi gestionali, potrà essere spostato al 30 giugno.
C. Qualora ci siano progetti di rilevanza strategica, ovvero prevedano investimenti che il medesimo Consiglio Direttivo abbia ritenuto straordinari e di particolare rilievo, è necessario che il Presidente / Commissario invii al Ricevitore del Comun Tesoro, oltre ai Documenti sub A, anche un Business Plan con proiezione almeno di 2 anni. Ove tali investimenti richiedano un intervento finanziario da parte dello SMOM ovvero richiedano il ricorso all’indebitamento, tutti tali Documenti, prima che il Consiglio Direttivo dell’ACISMOM li invii all’Assemblea per la loro approvazione, vanno inviati al Gran Magistero per una loro preventiva approvazione da parte del Gran Maestro, sentito il Sovrano Consiglio (vedi Art. 7, comma 3 del presente Statuto)
D. Qualsiasi programma straordinario di particolare rilievo che si renda necessario nel corso della gestione ordinaria e che non si sia riflessa nei piani già approvati secondo quanto previsto dal comma C, deve essere prontamente comunicata per preventiva approvazione del Gran Maestro, sentito il Sovrano Consiglio.
E. Qualsiasi precedente Decreto relativo al funzionamento, al finanziamento o a qualsiasi altra questione relativa all'ACISMOM, rimane pienamente valido nella misura in cui esso non sono in contraddizione con questo decreto o sia diventato obsoleto.
A richiesta dell’Ordine, l’Associazione può essere chiamata a svolgere, in Italia e all’estero, specifiche attività rientranti nei fini di cui all’art. 1 n. 2.
ART. 23
REVOCA E DECADENZA DI ORGANI E CARICHE
- Fermo quanto previsto dall’art. 24, in caso di reiterata inosservanza degli obblighi statutari da parte del Presidente, il Consiglio Direttivo, convocato ad iniziativa congiunta di almeno tre membri, vota la sfiducia nei suoi confronti. In caso di voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto al voto, il Presidente decade dalla carica e le funzioni e i poteri relativi sono esercitati dal Vice Presidente, il quale deve senza indugio informare il Consiglio Ristretto e comunicare la delibera del Consiglio Direttivo al Gran Magistero per la decisione in merito alla conferma, con Decreto Consiliare. Ove la conferma sia negata il Presidente riassume poteri e funzioni, mentre in caso positivo il Vice Presidente, ricevuta la notifica del Decreto Consiliare, convoca senza indugio l’Assemblea ai sensi dell’art. 5 n. 2, con conseguente presentazione delle candidature ai sensi dell’art. 10 n. 2
- Il Vice Presidente, il Tesoriere, l’Ospedaliere ed il Segretario Generale possono essere revocati a discrezione dal Presidente.
- I titolari delle cariche elettive decadono dopo tre successive assenze ingiustificate alle riunioni dei rispettivi organi di appartenenza.
ART. 24
IL COMMISSARIO MAGISTRALE
1. Con Decreto Consiliare è nominato un Commissario Magistrale, ogniqualvolta si manifestino difficoltà di gestione o altri fatti che ostacolino l'ordinato svolgersi della vita associativa.
2. Il Commissario Magistrale deve essere membro dell'Ordine ed appartenere alla Lingua d’Italia.
3. Il Commissario Magistrale ha poteri di ordinaria amministrazione salvo quelli di straordinaria amministrazione, se conferiti dal Decreto Consiliare di nomina.
4. La cessazione della gestione commissariale è deliberata con Decreto Consiliare.
5. Il Commissario Magistrale ricevuta la notifica del Decreto Consiliare convoca senza indugio l’Assemblea ai sensi dell’art.5 n. 2, per una data non inferiore a quaranta e non superiore a cinquanta giorni, con conseguente presentazione delle candidature ai sensi dell’art. 10 n. 2
ART. 25
SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
1. L’Assemblea può proporre lo scioglimento dell’Associazione, che è approvato con Decreto Consiliare.
2. Il Decreto Consiliare di scioglimento fissa le modalità della liquidazione del patrimonio e della devoluzione dei beni che residuano.
NORME TRANSITORIE
In seguito all’entrata in vigore del presente Statuto, il Presidente dell’Associazione dei Cavalieri Italiani viene nominato, in eccezione alla disposizione di cui all’Art. 4 del presente Statuto, direttamente da S.A.Em.ma il Principe e Gran Maestro con il Sovrano Consiglio.
(22 Giugno 2016)
Essendo già stati eletti due Consiglieri Supplenti al momento della modifica dell’Art. 4 del presente Statuto, essi passano automaticamente a Consiglieri Effettivi
(22 Giugno 2017)